Il 1° giugno 2010 il Regolamento(CE) n. 684/2009 del 24/07/2009 ha definito che tutte le aziende operanti in regime sospensivo e quelle che anche ad altro titolo ricevono prodotto in sospensione di accisa scortato oggi dal DAA cartaceo (es: prodotti in usi esenti, operatori registrati, ecc.) dovranno essere in grado di appurare il buon esito della spedizione avvenuta con il documento elettronico.
In pratica entro il 1° giugno tutti gli operatori UE che ricevono prodotto in sospensione di accisa accompagnato da un DAA elettronico devono essere in grado di “chiudere” la transazione mediante un messaggio elettronico
Il secondo e definitivo passo, fissato per il 1° gennaio 2011, imporrà a tutti gli operatori che spediscono prodotti in sospensione di accisa di utilizzare solo ed esclusivamente il documento elettronico.
Il 1° gennaio 2012 infine anche gli operatori che spediscono prodotti soggetti ad accisa dovranno utilizzare il documento elettronico.
Cosa cambia….
E’ sicuramente una rivoluzione in quanto siamo di fronte alla smaterializzazione dei documenti di accompagnamento cartacei che si trasformano di fatto in soli messaggi elettronici.
Il Reg. n. 684/2009, oltre a disciplinare le varie casistiche e le figure professionali interessate nelle transazioni di prodotti in sospensione di accisa, riporta in allegato le caratteristiche dei campi, nonché le condizioni, le regole e le tabelle utili alla costruzione del tracciato record che costituisce il documento elettronico e-Daa.